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Aggiornamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante: ”Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile”

(Pubblicato in G.U. Serie Generale n.139 del 16-06-2022 – Entrata in vigore il 17.06.2022)

La regola tecnica di cui al D.M. 18 maggio 2018 (a sua volta di aggiornamento al D.M. 19 febbraio 2007 “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”) definiscono le caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale e GNL dopo la rigassificazione. Il campo di applicazione della regola tecnica è riferito al gas naturale della Seconda Famiglia (Gruppo H), ai sensi della UNI EN 437 “Gas di prova – Pressioni di prova – Categoria di apparecchi”, escludendo i gas manifatturati e i gas di petrolio liquefatti (GPL). La regola tecnica è unica per il gas naturale immesso e prelevato da tutte le reti di trasporto e distribuzione.

L’aggiornamento introdotto dal D.M. 3 giugno 2022 consentirà l’avvio dell’immissione dell’idrogeno nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale garantendo al contempo i massimi livelli di sicurezza per gli utilizzatori, la popolazione e l’ambiente.

Un primo valore cautelativo riportato nella citata regola tecnica è stabilito nel limite massimo al 2% in volume: "All'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, punto 5.1, tabella 1, dopo l'undicesima riga è inserita la seguente: Idrogeno ≤ 2,0 (% vol.)".